Normativa

L'EUDR, senza leggere 80 pagine.

Cosa chiede il Regolamento (UE) 2023/1115, come modificato dal Regolamento (UE) 2025/2650: a chi e da quando. E dove Maya ti aiuta.

Scadenze

Le date che contano.

dicembre 2025
Modifica 2025/2650Nuove date; dichiarazione semplificata per i micro e piccoli operatori primari; gli operatori a valle non presentano la dichiarazione di dovuta diligenza (DDS).
Art. 4 bis · Art. 5 · Art. 38
30 dicembre 2026
Applicazione generaleObblighi applicabili a grandi e medie imprese e a micro e piccole costituite dopo il 31 dicembre 2024. Per il legno già soggetto all'EUTR, anche alle micro e piccole costituite prima.
Art. 38 par. 2–3
30 giugno 2027
Micro e piccole impreseMicro e piccole imprese costituite come tali entro il 31 dicembre 2024, e persone fisiche.
Art. 38 par. 3
1° dicembre 2029
Interfaccia doganale UEDDS e dichiarazioni doganali collegate a livello europeo.
Art. 28 par. 1
Ruoli

Chi deve fare cosa.

Il ruolo determina gli obblighi. Maya ti guida nella scelta di quello giusto per ogni dichiarazione.

Art. 2 punto 15

Operatore

Immette sul mercato UE o esporta i prodotti interessati, e non è un operatore a valle.

→ presenta la DDS
Art. 2 punto 15 ter · Art. 5

Operatore a valle

Immette sul mercato o esporta prodotti fabbricati usando prodotti già coperti da una DDS o da una dichiarazione semplificata. Conserva i riferimenti; se non è una PMI, deve registrarsi.

→ nessuna DDS
Art. 2 punto 17 · Art. 5

Commerciante

Mette a disposizione sul mercato i prodotti senza essere operatore né operatore a valle. Ha gli stessi obblighi dell'operatore a valle.

→ nessuna DDS
Art. 2 punto 15 bis · Art. 4 bis

Micro o piccolo operatore primario

Ha sede e produce in un paese a basso rischio, e immette sul mercato o esporta ciò che coltiva, raccoglie o alleva.

→ dichiarazione semplificata una tantum
Articolo per articolo

Cosa chiede la norma, cosa fa Maya.

Artt. 4 e 33
DDS e sistema di informazionePresentazione in TRACES; Maya gestisce anche rettifica, ritiro e verifica.
Art. 9 · All. II
Obblighi di informazioneGeolocalizzazione, quantità, fornitori e clienti, codici SA.
Art. 10
Valutazione del rischioQuestionario sugli appezzamenti, documentato e riesaminato ogni anno.
Art. 11
Attenuazione del rischioPiani e politiche; DDS bloccata finché il rischio non è trascurabile.
Art. 12
Sistema di dovuta diligenza e relazioneRiesame annuale; relazione pubblica per le imprese che non sono PMI.
Art. 13
Dovuta diligenza semplificataPer i prodotti provenienti interamente da paesi a basso rischio.
Artt. 26–28
DoganeRiferimento della DDS in dogana; bollette dell'Agenzia delle Dogane (ADM) riconciliate.
Art. 29
Valutazione comparativa dei paesiRischio basso, standard o alto, con profilo paese e fonti.